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[1]((E' istituita una Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata, con sede in Potenza. Essa costituisce un ente morale autonomo, e' compresa tra gli Istituti con i quali puo' contrattare ed operare l'amministrazione speciale istituita per il credito agrario presso il Banco di Napoli, ed e' autorizzata:

[2]1° a fare prestiti ai proprietari, enfiteuti o conduttori di terreni in Basilicata, singoli o riuniti in associazione:

  • a)per la costruzione di strade poderali, di fabbricati destinati all'alloggio dei coltivatori e delle loro famiglie, al ricovero del bestiame, alla conservazione delle scorte, dei prodotti agrari e alla manipolazione di questi, per le spese di provvista di acqua potabile, di irrigazione e di trasformazione di colture, per ogni altro miglioramento fondiario e agrario in genere, e per opere di colonizzazione;
  • b)per l'affrancazione di canoni, censi e livelli, e per l'acquisto di terreni necessari alla costituzione della piccola proprieta' coltivatrice;
  • c)per l'acquisto di bestiame, macchine agricole e strumenti di lavoro;
  • d)per la conduzione dei terreni, l'ordinaria coltivazione di essi, la raccolta, la utilizzazione e la trasformazione dei prodotti;

[3]2° a fare anticipazioni ai Monti frumentari, ai Consorzi agrari e alle Casse agrarie per gli scopi di cui alle lettere c) e d);

[4]3° a fare anticipazioni su pegno di prodotti agricoli depositati in magazzini generali o in altri luoghi di pubblico o privato deposito; 4° a ricevere depositi di numerario, riscontare il portafoglio, prendere effetti all'incasso, stabilire conti correnti con Istituti e privati, ed a fare inoltre, previa approvazione del Ministero per l'agricoltura, ogni altra operazione utile al conseguimento dei fini dell'Istituto.

[5]I mutui di che al n.1, lettera a), sono concessi a misura che procedono i lavori. I mutui stessi e quelli di cui alla lettera b) sono garentiti da privilegio speciale e da ipoteca a norma delle leggi 23 gennaio 1887, n. 4276, e 31 maggio 1903, n. 254, e sono ammortizzabili mediante semestralita' costanti, in un periodo non eccedente i 30 anni.

[6]I prestiti di che al n. 1, lettera c), godono del privilegio stabilito dall'art. 6 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 961, ed hanno la scadenza non superiore a 5 anni.

[7]I prestiti di cui al n. 1, lettera d), godono il privilegio stabilito dall'art. 9 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788, ed hanno la scadenza al raccolto.

[8]Gli stessi privilegi garantiscono i prestiti fatti dai Monti frumentari, dai Consorzi agrari e dalle Casse agrarie.

[9]Sui mutui di cui al n. 1, lettere a) e b), e' corrisposto l'interesse del 2 ½ per cento. A compensare la differenza tra il tasso ordinario e quello del 2 ½ per cento e' devoluto alla Cassa provinciale il fondo stanziato con l'art. 23 della legge 31 marzo 1904, n. 140. Sugli altri prestiti e' corrisposto l'interesse, da fissarsi dalla Cassa provinciale, di accordo col Ministero di agricoltura, non superiore al tasso ufficiale dello sconto.

[10]Quando il debitore deteriora o distrugge gli oggetti sottoposti al privilegio, oppure impiega in tutto o in parte la somma ricevuta a prestito per scopi diversi da quelli per i quali fu concessa, e' punito con le pene comminate dall'art. 203 del Codice penale)).

Testo in vigore dal 25 luglio 1919 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 luglio 1919

Confronto con la versione in vigore dal 14 agosto 1908 al 25 luglio 1919. 361 parole tolte, 440 parole aggiunte in 18 capoversi.

E' istituita una Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata tolto: con sede aaggiunto: , con sede in Potenza. Essa costituisce un ente morale autonomo, e' compresa tra gli Istituti tolto: coi aggiunto: con i quali puo' contrattare tolto: e operare l'Amministrazione aggiunto: ed operare l'amministrazione speciale istituita per il credito agrario presso il Banco di Napolitolto: ; ed ha per oggettoaggiunto: , ed e' autorizzata:

tolto: a) di fare anticipazioni in danaro, in attrezzi o in scorta ai Monti frumentari, alle Casse agrarie e ai Consorzi agrari; nei casi o nei modi preveduti dalla presente legge e dal regolamento;aggiunto: 1° a fare prestiti ai proprietari, enfiteuti o conduttori di terreni in Basilicata, singoli o riuniti in associazione:

tolto: b) di fare anticipazioni agli enfiteuti, di cui negli articoli seguenti, e alle Societa' cooperative agrarie riconosciute, che abbiano intrapreso industrie agrarie o affini, purche' le anticipazioni servano esclusivamente:

tolto: 1° alla costruzione di case coloniche, di dalle razionali, di strade poderali, di opere per provvedere i fondi di acqua potabile e di irrigazione o alla chiusura, con muri e siepi, dei terreni apertiaggiunto: a) per la costruzione di strade poderali, di fabbricati destinati all'alloggio dei coltivatori e delle loro famiglie, al ricovero del bestiame, alla conservazione delle scorte, dei prodotti agrari e alla manipolazione di questi, per le spese di provvista di acqua potabile, di irrigazione e di trasformazione di colture, per ogni altro miglioramento fondiario e agrario in genere, e per opere di colonizzazione;

tolto: 2° a piantagioni legnose agrarie o a rimboschimentiaggiunto: b) per l'affrancazione di canoni, censi e livelli, e per l'acquisto di terreni necessari alla costituzione della piccola proprieta' coltivatrice;

tolto: 3° ad acquisto di bestiame;

tolto: 4° all'acquisto diaggiunto: c) per l'acquisto di bestiame, macchine agricole e strumenti di lavorotolto: , di materie prime e in generale di scorte. Le anticipazioni, di cui al presente numero, potranno essere somministrate in natura, computando gli oggetti al prezzo di costoaggiunto: ;

aggiunto: d) per la conduzione dei terreni, l'ordinaria coltivazione di essi, la raccolta, la utilizzazione e la trasformazione dei prodotti;

Mostra gli altri 10 capoversi cambiati

tolto: c) diaggiunto: 2° a fare anticipazioni ai tolto: proprietari e conduttori di terre, aggiunto: Monti frumentari, ai Consorzi agrari e alle Casse agrarie per gli scopi di cui tolto: ai nn. 1, 2, 3 dalla lettera b). aggiunto: alle lettere c) e d);

tolto: Le anticipazioni per la costruzione di case coloniche e di stallo razionali saranno fatteaggiunto: 3° a fare anticipazioni su pegno di prodotti agricoli depositati in magazzini generali o in altri luoghi di pubblico o privato deposito; 4° a ricevere depositi di numerario, riscontare il portafoglio, prendere effetti all'incasso, stabilire conti correnti con Istituti e privati, ed a fare inoltre, previa approvazione del Ministero per l'agricoltura, ogni altra operazione utile al conseguimento dei fini dell'Istituto.

aggiunto: I mutui di che al n.1, lettera a), sono concessi a misura che procedono i lavoritolto: , ne' potranno per ciascun proprietario o conduttore di terre superare un limite massimo da fissarsi ogni anno dal Consiglio d'amministrazione della Cassa, con l'approvazione del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

tolto: Le anticipazioni saranno garantite dal privilegio speciale oaggiunto: . I mutui stessi e quelli di cui alla lettera b) sono garentiti da privilegio speciale e da ipoteca a norma delle leggi 23 gennaio 1887aggiunto: , n. 4276, e 31 maggio 1903, n. 254, etolto: , secondo la natura di esse saranno ammortizzabili aggiunto: sono ammortizzabili mediante semestralita' costanti, in un periodo non eccedente i tolto: cinquanta anni, mediante annualita' comprensive del capitale e dell'interesse nei modi che saranno stabiliti dal regolamento; pero' quelle destinate all'acquisto di bestiame non potranno avere durata maggiore di due anni: aggiunto: 30 anni.

aggiunto: I prestiti di che al n. 1, lettera c), godono del privilegio stabilito dall'art. 6 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 961, ed hanno la scadenza non superiore a 5 anni.

tolto: Un impiego diverso da quello per cui le somme sono state mutuate a tenore di questo articolo produrra', la decadenza dal beneficio del termine e il divieto di avvalersi della Cassa per un tempo non inferiore a due anniaggiunto: I prestiti di cui al n. 1, lettera d), godono il privilegio stabilito dall'art. 9 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788, ed hanno la scadenza al raccolto.

aggiunto: Gli stessi privilegi garantiscono i prestiti fatti dai Monti frumentari, dai Consorzi agrari e dalle Casse agrarie.

tolto: Sulle anticipazioni fatte dalla Cassa provinciale di Credito agrario sara' corrisposto un interesse non superiore al 4 per cento; i prestiti per la costruzione di case coloniche e stalle razionali saranno concessi alla ragione del 250 per cento.

tolto: La Cassa provinciale di credito agrario per i prestiti per la costruzione di case coloniche e stalle razionali godra' del beneficio accordato dall'artaggiunto: Sui mutui di cui al n. 1, lettere a) e b), e' corrisposto l'interesse del 2 ½ per cento. A compensare la differenza tra il tasso ordinario e quello del 2 ½ per cento e' devoluto alla Cassa provinciale il fondo stanziato con l'art. 23 della legge 31 marzo 1904 tolto: nei limiti del fondo da esso autorizzatoaggiunto: , n. 140. Sugli altri prestiti e' corrisposto l'interesse, da fissarsi dalla Cassa provinciale, di accordo col Ministero di agricoltura, non superiore al tasso ufficiale dello sconto.

aggiunto: Quando il debitore deteriora o distrugge gli oggetti sottoposti al privilegio, oppure impiega in tutto o in parte la somma ricevuta a prestito per scopi diversi da quelli per i quali fu concessa, e' punito con le pene comminate dall'art. 203 del Codice penale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140~art1 · fonte del testo

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