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[1]E' istituito un ente denominato «Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra».
[2]L'Opera nazionale ha sede in Roma ed e' amministrata da un Consiglio di diciannove membri. Di questi diciannove membri, quattro sono nominati dal Parlamento, rispettivamente due dal Senato e due dalla Camera dei deputati, e quindici sono nominati con decreto Reale, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri. Essi saranno scelti fra persone di riconosciuta competenza amministrativa e tecnica; vi saranno con esse chiamati delegati dei Ministeri dell'interno, della guerra, della marina, del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro, designati dai rispettivi ministri: membri dei Comitati sorti per l'assistenza degli invalidi della guerra; rappresentanti delle istituzioni pubbliche di beneficenza o di previdenza, che abbiano tra i loro fini principali l'assistenza degli invalidi in genere; e invalidi della guerra.
[3]Il Consiglio elegge fra i suoi membri il presidente e il vice-presidente, che durano in carica un biennio e potranno essere rieletti.
[4]Il Consiglio elegge altresi' fra i suoi membri quattro delegati, che col presidente o, in sua sostituzione, col vice-presidente costituiscono il Comitato esecutivo, con l'incarico di provvedere all'attuazione dei deliberati del Consiglio, al disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione e per tutti i provvedimenti d'urgenza. I delegati al Comitato esecutivo sono eletti annualmente, e possono essere rieletti.
[5]Il Consiglio di amministrazione si rinnova per intero ogni quadriennio; gli uscenti possono essere riconfermati.
[6]Per deliberazione del Consiglio puo' inoltre essere ammesso a farne parte, avuto riguardo all'indole ed alla rilevanza della liberalita' e per quanto concerne la gestione di essa, il benefattore.
[7]L'Amministrazione dello Stato fornira' il personale necessario alla gestione dell'Opera nazionale.
[8]Entro tre mesi dalla data della pubblicazione della presente legge, sara' con decreto Reale emanato il regolamento per l'esecuzione della presente legge e per il funzionamento dell'Opera nazionale.
Testo in vigore dal 2 aprile 1917 al 23 maggio 1919
