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[1]E' istituito un ente denominato «Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra».

[2](( 1° L'Opera nazionale ha sede in Roma ed e' retta da un Consiglio di amministrazione, composto:

  • a)di tre membri scelti fra persone di riconosciuta competenza amministrativa e tecnica;
  • b)di quattro funzionari dello Stato scelti in base a designazioni: due, del Ministero delle finanze, rispettivamente per i servizi del Tesoro e per i servizi delle pensioni di guerra; uno, del Ministero dell'interno; uno, del Ministero delle corporazioni;
  • c)di quattro invalidi di guerra scelti, in base a designazioni fatte, per un numero triplo, dall'organo centrale esecutivo dell'Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra.

[3]I componenti il Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo. Con lo stesso decreto sono nominati il presidente ed il vice presidente, fra i membri di cui alla lettera a).

[4]Il Consiglio di amministrazione si rinnova per intero ogni triennio; gli uscenti possono essere confermati. Il componente nominato in surrogazione straordinaria dura in carica pel periodo di tempo in cui vi sarebbe rimasto quello surrogato.

[5]2° In seno al Consiglio di amministrazione e' costituito un Comitato esecutivo con l'incarico di provvedere all'attuazione dei deliberati del Consiglio medesimo, all'ordinaria gestione dell'Opera ed a tutti i provvedimenti di urgenza.

[6]Il Comitato esecutivo e' presieduto dal presidente o, in sua vece, dal vice presidente dell'Opera, ed e' composto del detto vice presidente, del rappresentante del Ministero delle finanze per i servizi del Tesoro, e di altri due membri del Consiglio di amministrazione nominati, per l'intero triennio, con lo stesso Regio decreto di nomina del Consiglio, tra gli invalidi di guerra, di cui alla suindicata lettera c))).

[7]Per deliberazione del Consiglio puo' inoltre essere ammesso a farne parte, avuto riguardo all'indole ed alla rilevanza della liberalita' e per quanto concerne la gestione di essa, il benefattore.

[8]L'Amministrazione dello Stato, di regola, fornira' il personale necessario alla gestione dell'Opera nazionale.

[9]Un regolamento, emanato per decreto Reale, provvede alla esecuzione della presente legge.

Testo in vigore dal 27 dicembre 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 dicembre 1929

Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 1919 al 27 dicembre 1929. 164 parole tolte, 215 parole aggiunte in 9 capoversi.

aggiunto: 1° L'Opera nazionale ha sede in Roma ed e' tolto: amministrata aggiunto: retta da un Consiglio di tolto: ventitre' membri. Di essi quattro sono nominati dal Parlamento, rispettivamente due dal Senato e due dalla Camera dei deputati, e diciannove sono nominati con decreto Reale, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri. Essi saranno aggiunto: amministrazione, composto:

aggiunto: a) di tre membri scelti fra persone di riconosciuta competenza amministrativa e tecnica; tolto: vi saranno con esse chiamati delegati dei Ministeri dell'interno, della guerra, della marina, del tesoro, dell'industria, commercio e lavoro, e dell'assistenza militare e

aggiunto: b) di quattro funzionari dello Stato scelti in base a designazioni: due, del Ministero delle finanze, rispettivamente per i servizi del Tesoro e per i servizi delle pensioni di guerratolto: , designati dai rispettivi ministri; membri dei Comitati sorti per l'assistenza degli invalidi della guerra; rappresentanti delle istituzioni pubbliche di beneficenza o di previdenza, che abbiano fra i loro fini principali l'assistenza degli invalidi in genere: e invalidi dellaaggiunto: ; uno, del Ministero dell'interno; uno, del Ministero delle corporazioni;

aggiunto: c) di quattro invalidi di guerra scelti, in base a designazioni fatte, per un numero triplo, dall'organo centrale esecutivo dell'Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra.

tolto: Il Consiglio elegge fra i suoi membriaggiunto: I componenti il Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo. Con lo stesso decreto sono nominati il presidente ed il tolto: vicepresidente, che durano in carica un biennio e potranno essere rieletti aggiunto: vice presidente, fra i membri di cui alla lettera a).

aggiunto: Il Consiglio di amministrazione si rinnova per intero ogni triennio; gli uscenti possono essere confermati. Il componente nominato in surrogazione straordinaria dura in carica pel periodo di tempo in cui vi sarebbe rimasto quello surrogato.

tolto: Il Consiglio elegge altresi' fra i suoi membri cinque delegati, che col presidente o col vice presidente costituiscono ilaggiunto: 2° In seno al Consiglio di amministrazione e' costituito un Comitato esecutivo con l'incarico di provvedere all'attuazione dei deliberati del Consigliotolto: , alla ordinaria aggiunto: medesimo, all'ordinaria gestione dell'Opera ed a tutti i provvedimenti tolto: d'urgenza. I delegati al Comitato esecutivo sono eletti per un biennio, e possano essere rieletti.

tolto: Il aggiunto: di urgenza.

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

aggiunto: Il Comitato esecutivo e' presieduto dal presidente o, in sua vece, dal vice presidente dell'Opera, ed e' composto del detto vice presidente, del rappresentante del Ministero delle finanze per i servizi del Tesoro, e di altri due membri del Consiglio di amministrazione tolto: si rinnova per intero ogni quadriennio, gli uscenti possono essere riconfermati aggiunto: nominati, per l'intero triennio, con lo stesso Regio decreto di nomina del Consiglio, tra gli invalidi di guerra, di cui alla suindicata lettera c).

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1917-03-25;481~art1 · fonte del testo