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[1]E' istituito un ente denominato «Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra».
[2](( 1° L'Opera nazionale ha sede in Roma ed e' retta da un Consiglio di amministrazione, composto:
- a)di tre membri scelti fra persone di riconosciuta competenza amministrativa e tecnica;
- b)di quattro funzionari dello Stato scelti in base a designazioni: due, del Ministero delle finanze, rispettivamente per i servizi del Tesoro e per i servizi delle pensioni di guerra; uno, del Ministero dell'interno; uno, del Ministero delle corporazioni;
- c)di quattro invalidi di guerra scelti, in base a designazioni fatte, per un numero triplo, dall'organo centrale esecutivo dell'Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra.
[3]I componenti il Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo. Con lo stesso decreto sono nominati il presidente ed il vice presidente, fra i membri di cui alla lettera a).
[4]Il Consiglio di amministrazione si rinnova per intero ogni triennio; gli uscenti possono essere confermati. Il componente nominato in surrogazione straordinaria dura in carica pel periodo di tempo in cui vi sarebbe rimasto quello surrogato.
[5]2° In seno al Consiglio di amministrazione e' costituito un Comitato esecutivo con l'incarico di provvedere all'attuazione dei deliberati del Consiglio medesimo, all'ordinaria gestione dell'Opera ed a tutti i provvedimenti di urgenza.
[6]Il Comitato esecutivo e' presieduto dal presidente o, in sua vece, dal vice presidente dell'Opera, ed e' composto del detto vice presidente, del rappresentante del Ministero delle finanze per i servizi del Tesoro, e di altri due membri del Consiglio di amministrazione nominati, per l'intero triennio, con lo stesso Regio decreto di nomina del Consiglio, tra gli invalidi di guerra, di cui alla suindicata lettera c))).
[7]Per deliberazione del Consiglio puo' inoltre essere ammesso a farne parte, avuto riguardo all'indole ed alla rilevanza della liberalita' e per quanto concerne la gestione di essa, il benefattore.
[8]L'Amministrazione dello Stato, di regola, fornira' il personale necessario alla gestione dell'Opera nazionale.
[9]Un regolamento, emanato per decreto Reale, provvede alla esecuzione della presente legge.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1929 al 16 dicembre 2009
