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[1]((E' istituito un ente denominato «Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra».

[2]L'Opera nazionale ha sede in Roma ed e' amministrata da un Consiglio di ventitre' membri. Di essi quattro sono nominati dal Parlamento, rispettivamente due dal Senato e due dalla Camera dei deputati, e diciannove sono nominati con decreto Reale, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri. Essi saranno scelti fra persone di riconosciuta competenza amministrativa e tecnica; vi saranno con esse chiamati delegati dei Ministeri dell'interno, della guerra, della marina, del tesoro, dell'industria, commercio e lavoro, e dell'assistenza militare e pensioni di guerra, designati dai rispettivi ministri; membri dei Comitati sorti per l'assistenza degli invalidi della guerra; rappresentanti delle istituzioni pubbliche di beneficenza o di previdenza, che abbiano fra i loro fini principali l'assistenza degli invalidi in genere: e invalidi della guerra.

[3]Il Consiglio elegge fra i suoi membri il presidente ed il vicepresidente, che durano in carica un biennio e potranno essere rieletti.

[4]Il Consiglio elegge altresi' fra i suoi membri cinque delegati, che col presidente o col vice presidente costituiscono il Comitato esecutivo con l'incarico di provvedere all'attuazione dei deliberati del Consiglio, alla ordinaria gestione dell'Opera ed a tutti i provvedimenti d'urgenza. I delegati al Comitato esecutivo sono eletti per un biennio, e possano essere rieletti.

[5]Il Consiglio di amministrazione si rinnova per intero ogni quadriennio, gli uscenti possono essere riconfermati.

[6]Per deliberazione del Consiglio puo' inoltre essere ammesso a farne parte, avuto riguardo all'indole ed alla rilevanza della liberalita' e per quanto concerne la gestione di essa, il benefattore.

[7]L'Amministrazione dello Stato, di regola, fornira' il personale necessario alla gestione dell'Opera nazionale.

[8]Un regolamento, emanato per decreto Reale, provvede alla esecuzione della presente legge)).

Testo in vigore dal 23 maggio 1919 al 27 dicembre 1929

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 maggio 1919

Confronto con la versione in vigore dal 2 aprile 1917 al 23 maggio 1919. 54 parole tolte, 39 parole aggiunte in 6 capoversi.

L'Opera nazionale ha sede in Roma ed e' amministrata da un Consiglio di tolto: diciannove aggiunto: ventitre' membri. Di tolto: questi diciannove membri, aggiunto: essi quattro sono nominati dal Parlamento, rispettivamente due dal Senato e due dalla Camera dei deputati, e tolto: quindici aggiunto: diciannove sono nominati con decreto Reale, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri. … saranno con esse chiamati delegati dei Ministeri dell'interno, della guerra, della marina, del tesoro tolto: eaggiunto: , dell'industria, commercio e lavoro, aggiunto: e dell'assistenza militare e pensioni di guerra, designati dai rispettivi ministritolto: :aggiunto: ; membri dei Comitati sorti per l'assistenza degli invalidi della guerra; rappresentanti delle istituzioni pubbliche di beneficenza o di previdenza, che abbiano tolto: tra aggiunto: fra i loro fini principali l'assistenza degli invalidi in generetolto: ;aggiunto: : e invalidi della guerra.

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il presidente tolto: e il vice-presidente aggiunto: ed il vicepresidente, che durano in carica un biennio e potranno essere rieletti.

Il Consiglio elegge altresi' fra i suoi membri tolto: quattro aggiunto: cinque delegati, che col presidente otolto: , in sua sostituzione, col vice- aggiunto: col vice presidente costituiscono il Comitato esecutivotolto: , con l'incarico di provvedere all'attuazione dei deliberati del Consiglio, tolto: al disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione e per aggiunto: alla ordinaria gestione dell'Opera ed a tutti i provvedimenti d'urgenza. I delegati al Comitato esecutivo sono eletti tolto: annualmente, e possono aggiunto: per un biennio, e possano essere rieletti.

Il Consiglio di amministrazione si rinnova per intero ogni quadrienniotolto: ;aggiunto: , gli uscenti possono essere riconfermati.

L'Amministrazione dello Statoaggiunto: , di regola, fornira' il personale necessario alla gestione dell'Opera nazionale.

tolto: Entro tre mesi dalla data della pubblicazione della presente legge, sara' con decreto Reale emanato il regolamento per l'esecuzioneaggiunto: Un regolamento, emanato per decreto Reale, provvede alla esecuzione della presente legge tolto: e per il funzionamento dell'Opera nazionale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1917-03-25;481~art1 · fonte del testo