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[1]((E' istituito un ente denominato «Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra».
[2]L'Opera nazionale ha sede in Roma ed e' amministrata da un Consiglio di ventitre' membri. Di essi quattro sono nominati dal Parlamento, rispettivamente due dal Senato e due dalla Camera dei deputati, e diciannove sono nominati con decreto Reale, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri. Essi saranno scelti fra persone di riconosciuta competenza amministrativa e tecnica; vi saranno con esse chiamati delegati dei Ministeri dell'interno, della guerra, della marina, del tesoro, dell'industria, commercio e lavoro, e dell'assistenza militare e pensioni di guerra, designati dai rispettivi ministri; membri dei Comitati sorti per l'assistenza degli invalidi della guerra; rappresentanti delle istituzioni pubbliche di beneficenza o di previdenza, che abbiano fra i loro fini principali l'assistenza degli invalidi in genere: e invalidi della guerra.
[3]Il Consiglio elegge fra i suoi membri il presidente ed il vicepresidente, che durano in carica un biennio e potranno essere rieletti.
[4]Il Consiglio elegge altresi' fra i suoi membri cinque delegati, che col presidente o col vice presidente costituiscono il Comitato esecutivo con l'incarico di provvedere all'attuazione dei deliberati del Consiglio, alla ordinaria gestione dell'Opera ed a tutti i provvedimenti d'urgenza. I delegati al Comitato esecutivo sono eletti per un biennio, e possano essere rieletti.
[5]Il Consiglio di amministrazione si rinnova per intero ogni quadriennio, gli uscenti possono essere riconfermati.
[6]Per deliberazione del Consiglio puo' inoltre essere ammesso a farne parte, avuto riguardo all'indole ed alla rilevanza della liberalita' e per quanto concerne la gestione di essa, il benefattore.
[7]L'Amministrazione dello Stato, di regola, fornira' il personale necessario alla gestione dell'Opera nazionale.
[8]Un regolamento, emanato per decreto Reale, provvede alla esecuzione della presente legge)).
Testo in vigore dal 23 maggio 1919 al 27 dicembre 1929
