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[1]L'Opera nazionale e le istituzioni con esse collegate, erette in enti morali, che hanno per scopo principale l'assistenza agli invalidi della guerra, non sono soggette alle leggi e ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di beneficenza; sono pero' estese ad esse tutte le disposizioni di favore vigenti per le dette istituzioni, nonche' quelle della legge 1° aprile 1915, n. 462.

[2]L'Opera nazionale e le istituzioni suddette saranno esenti da qualsiasi tributo fondiario erariale, provinciale e comunale.

[3]Per l'acquisto di beni stabili e l'accettazione di lasciti o donazioni, da parte dell'Opera nazionale e delle altre istituzioni legalmente riconosciute, aventi per iscopo l'assistenza degli invalidi della guerra, si applicano le disposizioni del decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1442.

[4]Col decreto di cui nell'art. 1 saranno stabilite le norme relative per la vigilanza e la contabilita' degli enti sopra indicati.

Testo in vigore dal 2 aprile 1917 al 23 maggio 1919

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1917-03-25;481~art11 · fonte del testo