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[1]I mutilati e gli storpi ammessi negli Istituti o scuole di rieducazione professionale vi potranno rimanere per un termine massimo di sei mesi a spese dell'Amministrazione militare in quella misura che sara' stata prestabilita, ancora che sia nel frattempo pronunziato il congedo e a meno che, dichiarato il congedo, sia stata constatata dall'Amministrazione dell'Istituto o della scuola la inefficacia o l'impossibilita' della rieducazione.

[2]Se la dichiarazione di riforma e il relativo congedo dell'invalido non sono stati ancora pronunciati allo spirare dei sei mesi, gli invalidi potranno continuare a rimanere nell'Istituto o scuola di rieducazione, e l'Amministrazione militare continuera' a sostenere le spese della loro permanenza fino alla data del congedo.

[3]L'Opera nazionale potra' continuare a trattenere a suo carico gl'invalidi negl'Istituti di rieducazione oltre i periodi di tempo sovraccennati, quando lo reputi necessario per completarne la rieducazione professionale.

[4]Gl'invalidi completamente ciechi, i sordi e i muti, i mutilati della faccia e i nevropatici, quando non abbiano piu' bisogno della cura ospedaliera, saranno trasferiti agl'Istituti specialmente adatti per la loro particolare forma di invalidita', o a case di convalescenza e di lavoro, che provvedano alla loro rieducazione funzionale e professionale.

[5]In ogni caso, per lo svolgimento delle pratiche mediche e legali per la dichiarazione di riforma dal servizio militare degli invalidi ammessi negli Istituti o case di convalescenza o rieducazione, sono competenti le autorita' militari del luogo dove gli Istituti hanno sede.

Testo in vigore dal 2 aprile 1917 al 23 maggio 1919

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urn:nir:stato:legge:1917-03-25;481~art13 · fonte del testo