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[1]((Gli invalidi ammessi negli Istituti e scuole di rieducazione professionale vi potranno rimanere per un termine massimo di sei mesi a spese dell'Amministrazione militare in quella misura che sara' stata prestabilita, ancora che sia nel frattempo pronunciato il congedo, a meno che, dichiarato il congedo, sia stata constatata dall'amministrazione dell'Istituto o della scuola la inefficacia o l'impossibilita' della rieducazione)).

[2]Se la dichiarazione di riforma e il relativo congedo dell'invalido non sono stati ancora pronunciati allo spirare dei sei mesi, gli invalidi potranno continuare a rimanere nell'Istituto o scuola di rieducazione, e l'Amministrazione militare continuera' a sostenere le spese della loro permanenza fino alla data del congedo.

[3]L'Opera nazionale potra' continuare a trattenere a suo carico gl'invalidi negl'Istituti di rieducazione oltre i periodi di tempo sovraccennati, quando lo reputi necessario per completarne la rieducazione professionale.

[4]Gl'invalidi completamente ciechi, i sordi e i muti, i mutilati della faccia e i nevropatici, quando non abbiano piu' bisogno della cura ospedaliera, saranno trasferiti agl'Istituti specialmente adatti per la loro particolare forma di invalidita', o a case di convalescenza e di lavoro, che provvedano alla loro rieducazione funzionale e professionale.

[5]In ogni caso, per lo svolgimento delle pratiche mediche e legali per la dichiarazione di riforma dal servizio militare degli invalidi ammessi negli Istituti o case di convalescenza o rieducazione, sono competenti le autorita' militari del luogo dove gli Istituti hanno sede.

Testo in vigore dal 23 maggio 1919 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 maggio 1919

Confronto con la versione in vigore dal 2 aprile 1917 al 23 maggio 1919. 11 parole tolte, 7 parole aggiunte.

tolto: I mutilati e gli storpiaggiunto: Gli invalidi ammessi negli Istituti tolto: o aggiunto: e scuole di rieducazione professionale vi potranno rimanere per un termine massimo di sei mesi a spese dell'Amministrazione militare in quella misura che sara' stata prestabilita, ancora che sia nel frattempo tolto: pronunziato il congedo e aggiunto: pronunciato il congedo, a meno che, dichiarato il congedo, sia stata constatata tolto: dall'Amministrazione aggiunto: dall'amministrazione dell'Istituto o della scuola la inefficacia o l'impossibilita' della rieducazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1917-03-25;481~art13 · fonte del testo