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L'autorita' militare fornira', se richiesta, medici per la cura e ufficiali e sottufficiali per la disciplina nei centri maggiori di rieducazione professionale.

Testo in vigore dal 2 aprile 1917 al 23 maggio 1919

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urn:nir:stato:legge:1917-03-25;481~art14 · fonte del testo