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((L'autorita' militare fornira', se richiesta, medici per le cure, ufficiali e sottufficiali per la disciplina, e, quando sia possibile, personale militare, per l'assistenza o la rieducazione nei centri maggiori di rieducazione professionale)).

Testo in vigore dal 23 maggio 1919 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 maggio 1919

Confronto con la versione in vigore dal 2 aprile 1917 al 23 maggio 1919. 3 parole tolte, 13 parole aggiunte.

L'autorita' militare fornira', se richiesta, medici per tolto: la cura e aggiunto: le cure, ufficiali e sottufficiali per la disciplinaaggiunto: , e, quando sia possibile, personale militare, per l'assistenza o la rieducazione nei centri maggiori di rieducazione professionale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1917-03-25;481~art14 · fonte del testo