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L'Opera nazionale esplica la sua azione direttamente o per mezzo di organi locali, e sovra tutto col concorso:
- a)degli enti pubblici, delle Associazioni, dei Comitati e degli Istituti, che hanno per iscopo la protezione, la rieducazione professionale, il ricovero, o, comunque, l'assistenza degli invalidi della guerra;
- b)delle Amministrazioni degli enti pubblici che hanno scopo di istruzione, ricovero, o comunque di assistenza degli invalidi al lavoro in genere;
- c)dell'Ispettorato medico dell'industria o del lavoro e degli ispettori dell'industria e del lavoro.
Testo in vigore dal 2 aprile 1917 al 23 maggio 1919
