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((L'Opera nazionale esplica la sua azione direttamente o per mezzo di organi locali e soprattutto col concorso:
- a)degli enti pubblici, delle associazioni, dei comitati e degli istituti, che hanno per iscopo la protezione, la rieducazione professionale, il ricovero, o comunque, l'assistenza degli invalidi della guerra;
- b)delle Amministrazioni degli enti pubblici, che hanno scopo di istruzione, ricovero, o comunque, di assistenza degli invalidi al lavoro in genere e degli enti che hanno per iscopo la cura degli infermi;
- c)dell'Ispettorato medico dell'industria e del lavoro e degli ispettori dell'industria e del lavoro)).
Testo in vigore dal 23 maggio 1919 al 16 dicembre 2009
