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[1]Nelle norme da stabilirsi in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 1 saranno indicate le categorie d'impiego che, derogando dalle leggi esistenti, il Governo del Re potra' conferire agli invalidi della guerra senza concorso, esclusi i posti di concetto o di ragioneria.
[2]La condizione di invalido della guerra costituira' altresi' titolo di precedenza, a parita' di merito, nelle graduatorie dei concorsi per la ammissione a pubblici impieghi.
[3]In entrambi i casi dovra' risultare da certificato, rilasciato da un sanitario designato dall'Opera nazionale, o dal Comitato locale ad essa collegato, che l'invalido possiede l'idoneita' fisica necessaria e sufficiente per potere esercitare utilmente le funzioni del posto cui aspira.
[4]In caso di contestazione eccepita dall'Amministrazione decidera' un collegio composto del medico provinciale, di un medico militare e di altro sanitario delegato dall'Opera nazionale o dal Comitato locale ad essa collegato.
[5]E' data facolta' alle singole Amministrazioni di derogare, quando lo ritengano opportuno nell'interesse degli invalidi della guerra, ai limiti di eta' stabiliti dai rispettivi ordinamenti per le nomine e per le ammissioni ai concorsi.
[6]La preferenza e la precedenza indicate nei primi due comma prendono grado prima di quelle consimili, concesse agli orfani della guerra.
Testo in vigore dal 2 aprile 1917 al 16 dicembre 2009
