Le pensioni, le indennita' ed i capitali, di cui agli articoli precedenti, saranno liquidati dall'Amministrazione della Cassa di previdenza e conferiti dal Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, con l'intervento di un funzionario del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, il quale avra' voto deliberativo.
Testo vigente dal 13 dicembre 1907
