[1]Entro 90 giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti in sezioni unite, la quale provvedera' con le forme della sua giurisdizione contenziosa.

[2]Questo diritto di ricorso spetta anche all'Amministrazione della Cassa di previdenza.

Testo vigente dal 13 dicembre 1907

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urn:nir:stato:legge:1907-12-12;754~art19 · fonte del testo

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