Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1922
Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1922 al 16 dicembre 2010. 137 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Il limite massimo del valore, stabilito nella prima parte dell'art. 71 del Codice di procedura civile, per la competenza dei pretori nelle azioni civili e commerciali, e' esteso a lire cinquemila.
tolto: Alla stessa somma e' elevata la competenza dei giudici distrettuali delle nuove Provincie.
tolto: Sono altresi' di competenza dei pretori e dei giudici distrettuali le azioni per prestazioni di alimenti o di pensioni alimentarie periodiche, e per la liberazione totale o parziale delle obbligazioni relative, se la prestazione in controversia non ecceda il valore di annue lire cinquecento.
tolto: Rimangono ferme le disposizioni che attribuiscono ai pretori e ai giudici distrettuali una competenza piu' estesa o speciale.
tolto: La competenza per valore, attribuita ai conciliatori dalle vigenti leggi, e' estesa a lire quattrocento.
tolto: Le sentenze dei conciliatori relative a controversie, il cui valore non ecceda lire centocinquanta, sono inappellabili.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1922-09-15;1287~art1 · fonte del testo