Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1922 al 16 dicembre 2010. 137 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Il limite massimo del valore, stabilito nella prima parte dell'art. 71 del Codice di procedura civile, per la competenza dei pretori nelle azioni civili e commerciali, e' esteso a lire cinquemila.

tolto: Alla stessa somma e' elevata la competenza dei giudici distrettuali delle nuove Provincie.

tolto: Sono altresi' di competenza dei pretori e dei giudici distrettuali le azioni per prestazioni di alimenti o di pensioni alimentarie periodiche, e per la liberazione totale o parziale delle obbligazioni relative, se la prestazione in controversia non ecceda il valore di annue lire cinquecento.

tolto: Rimangono ferme le disposizioni che attribuiscono ai pretori e ai giudici distrettuali una competenza piu' estesa o speciale.

tolto: La competenza per valore, attribuita ai conciliatori dalle vigenti leggi, e' estesa a lire quattrocento.

tolto: Le sentenze dei conciliatori relative a controversie, il cui valore non ecceda lire centocinquanta, sono inappellabili.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1922-09-15;1287~art1 · fonte del testo