Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1922
Confronto con la versione in vigore dal 18 settembre 1923 al 16 dicembre 2010. 152 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Il Governo del Re e' autorizzato a stabilire con decreto le ulteriori norme occorrenti per regolare il patrocinio delle cause civili e commerciali avanti i pretori e i conciliatori, per determinare i diritti spettanti ai difensori nelle dette cause, e ogni altra necessaria disposizione di complemento, di coordinamento e di attuazione.
tolto: Il Governo del Re e' pure autorizzato a provvedere a una rigorosa revisione degli albi dei patrocinatori avanti le Preture, in conformita' della legge 7 luglio 1901, entro il 31 dicembre 1922.
tolto: Nel predetto decreto sara' stabilita la data in cui le disposizioni della presente legge entreranno in vigore.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo della Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Racconigi, addi' 15 settembre 1922.
tolto: VITTORIO EMANUELE.
tolto: FACTA - ALESSIO - BERTONE.
tolto: Visto, il guardasigilli: ALESSIO.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1922-09-15;1287~art5 · fonte del testo
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