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[1]Il limite massimo del valore, stabilito nella prima parte dell'art. 71 del Codice di procedura civile, per la competenza dei pretori nelle azioni civili e commerciali, e' esteso a lire cinquemila.

[2]Alla stessa somma e' elevata la competenza dei giudici distrettuali delle nuove Provincie.

[3]Sono altresi' di competenza dei pretori e dei giudici distrettuali le azioni per prestazioni di alimenti o di pensioni alimentarie periodiche, e per la liberazione totale o parziale delle obbligazioni relative, se la prestazione in controversia non ecceda il valore di annue lire cinquecento.

[4]Rimangono ferme le disposizioni che attribuiscono ai pretori e ai giudici distrettuali una competenza piu' estesa o speciale.

[5]La competenza per valore, attribuita ai conciliatori dalle vigenti leggi, e' estesa a lire quattrocento.

[6]Le sentenze dei conciliatori relative a controversie, il cui valore non ecceda lire centocinquanta, sono inappellabili.

Testo in vigore dal 13 ottobre 1922 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1922-09-15;1287~art1 · fonte del testo

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