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[1]I tribunali giudicano in grado di appello di tutte le cause decise in prima istanza dai pretori. Il termine per appellare e' di trenta giorni, che decorrono a norma dell'art. 437 del Codice di procedura civile.
[2]Parimenti il termine per appellare dalle sentenze dei tribunali in materia civile e commerciale nei casi contemplati nell'art. 485 del Codice di procedura civile, e' di trenta giorni.
[3]L'appello dalle sentenze dei conciliatori e' sempre proposto in conformita' all'art. 2 della legge 28 luglio 1895, n. 455.
Testo in vigore dal 13 ottobre 1922 al 16 dicembre 2010
