Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 ottobre 1922 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]I tribunali giudicano in grado di appello di tutte le cause decise in prima istanza dai pretori. Il termine per appellare e' di trenta giorni, che decorrono a norma dell'art. 437 del Codice di procedura civile.

[2]Parimenti il termine per appellare dalle sentenze dei tribunali in materia civile e commerciale nei casi contemplati nell'art. 485 del Codice di procedura civile, e' di trenta giorni.

[3]L'appello dalle sentenze dei conciliatori e' sempre proposto in conformita' all'art. 2 della legge 28 luglio 1895, n. 455.

Testo in vigore dal 13 ottobre 1922 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1922-09-15;1287~art4 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari