Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 marzo 1923 al 11 settembre 1925. Leggi il testo vigente →

[1]All'art. 9 della legge 8 giugno 1913 n. 601, sull'avanzamento nel R. esercito, e' sostituito il seguente:

[2]Fino alla concorrenza di un sesto dei posti disponibili, le promozioni, al grado di maggiore in ogni ruolo possono aver luogo a scelta; pero' nei corpi sanitario e veterinario l'aliquota che puo' essere riservata all'avanzamento a scelta e' di un terzo.

[3]Per ottenere l'avanzamento ad anzianita', i capitani devono aver superati esperimenti determinati con decreto Reale e che dovranno essere in parte comuni a tutte le armi, ed in parte speciali a ciascuna arma.

[4]Per ottenere l'avanzamento a scelta, i capitani devono presentarsi ad un esperimento in base a programmi da determinarsi con decreto Reale, i quali saranno in parte comuni a tutte le armi, ed in parte speciali a ciascun'arma, come per l'avanzamento ad anzianita'.

[5]Possono concorrere all'esperimento a scelta, e per due volte soltanto, i capitani che ne facciano domanda, che siano proposti dalle Commissioni d'avanzamento di 1° grado, e che abbiano almeno sette anni di grado. Inoltre gli aspiranti dovranno aver tenuto lodevolmente il comando di un reparto della propria arma, per due anni, se di stato maggiore o del genio, e per tre anni, se di fanteria, cavalleria ed artiglieria (ruolo combattente). Gli idonei saranno in ciascun anno promossi per ordine di anzianita' nel limite dei posti riservati in ogni ruolo alle promozioni a scelta; quelli che risultassero in eccedenza saranno, a mano a mano, promossi in seguito, in concorrenza con quelli che supereranno l'esperimento negli anni successivi. 3

[6]I capitani medici o veterinari potranno presentarsi all'esperimento a scelta appena entrati nel primo terzo del ruolo rispettivo.

[7]I capitani del ruolo tecnico d'artiglieria, entro il limite di un sesto delle promozioni a maggiore, che avvengono in tale ruolo, saranno promossi a scelta secondo l'art. 4 della legge 10 luglio 1910, n. 443.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 4 marzo 1923, n. 493

3

Il Regio Decreto 4 marzo 1923, n. 493 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Agli effetti della durata del lodevole comando di un reparto della propria arma, col grado di capitano, da parte degli ufficiali di cui al 5° capoverso dell'art. 2 della legge 21 marzo 1915, n. 301, il tempo trascorso in guerra, nel territorio delle operazioni, al comando del reparto viene computato doppio".

Testo in vigore dal 19 marzo 1923 al 11 settembre 1925

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 marzo 1923

Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 1915 al 19 marzo 1923.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 4 marzo 1923, n. 493

    Il Regio Decreto 4 marzo 1923, n. 493 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Agli effetti della durata del lodevole comando di un reparto della propria arma, col grado di capitano, da parte degli ufficiali di cui al 5° capoverso dell'art. 2 della legge 21 marzo 1915, n. 301, il tempo trascorso in guerra, nel territorio delle operazioni, al comando del reparto viene computato doppio".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1915-03-21;301~art2 · fonte del testo

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