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[1]All'art. 9 della legge 8 giugno 1913 n. 601, sull'avanzamento nel R. esercito, e' sostituito il seguente:
[2]Fino alla concorrenza di un sesto dei posti disponibili, le promozioni, al grado di maggiore in ogni ruolo possono aver luogo a scelta; pero' nei corpi sanitario e veterinario l'aliquota che puo' essere riservata all'avanzamento a scelta e' di un terzo.
[3]((Per ottenere l'avanzamento ad anzianita' i capitani devono aver superato esperimenti da stabilirsi con decreto Reale (eccettuati i capitani che hanno compiuto con esito favorevole i corsi della scuola di guerra) e devono, altresi', per carattere, capacita' professionale, qualita' militari e cultura, dare sicuro affidamento di saper esercitare in modo assolutamente distinto le funzioni del grado superiore)).
[4]Per ottenere l'avanzamento a scelta, i capitani devono presentarsi ad un esperimento in base a programmi da determinarsi con decreto Reale, i quali saranno in parte comuni a tutte le armi, ed in parte speciali a ciascun'arma, come per l'avanzamento ad anzianita'.
[5]Possono concorrere all'esperimento a scelta, e per due volte soltanto, i capitani che ne facciano domanda, che siano proposti dalle Commissioni d'avanzamento di 1° grado, e che abbiano almeno sette anni di grado. Inoltre gli aspiranti dovranno aver tenuto lodevolmente il comando di un reparto della propria arma, per due anni, se di stato maggiore o del genio, e per tre anni, se di fanteria, cavalleria ed artiglieria (ruolo combattente). Gli idonei saranno in ciascun anno promossi per ordine di anzianita' nel limite dei posti riservati in ogni ruolo alle promozioni a scelta; quelli che risultassero in eccedenza saranno, a mano a mano, promossi in seguito, in concorrenza con quelli che supereranno l'esperimento negli anni successivi. 3
[6]I capitani medici o veterinari potranno presentarsi all'esperimento a scelta appena entrati nel primo terzo del ruolo rispettivo.
[7]I capitani del ruolo tecnico d'artiglieria, entro il limite di un sesto delle promozioni a maggiore, che avvengono in tale ruolo, saranno promossi a scelta secondo l'art. 4 della legge 10 luglio 1910, n. 443.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 4 marzo 1923, n. 493
3Il Regio Decreto 4 marzo 1923, n. 493 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Agli effetti della durata del lodevole comando di un reparto della propria arma, col grado di capitano, da parte degli ufficiali di cui al 5° capoverso dell'art. 2 della legge 21 marzo 1915, n. 301, il tempo trascorso in guerra, nel territorio delle operazioni, al comando del reparto viene computato doppio".
Testo in vigore dal 11 settembre 1925 al 16 dicembre 2009
