Art. 20 (Allegato D)
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[1]I concessionari sono obbligati di rilevare dai concessionari attuali tanto i piroscafi nuovi gia' in esercizio, in corso di costruzione od anche soltanto ordinati alla data d'inizio della presente concessione, quanto i piroscafi gia' usati che non superino il dodicesimo anno di eta' dalla data del varo applicati dai concessionari attuali alle linee corrispondenti a quelle contemplate dal presente capitolato.
[2]Il prezzo pel rilievo del materiale nuovo gia' in esercizio si formera', per ciascun piroscafo, in base al costo risultante dal relativo contratto di costruzione approvato dal Ministero della marina, piu' gl'interessi, 5 per cento all'anno, sulle anticipazioni per acconti dati dai concessionari al costruttore e sotto deduzione pro-rata dal giorno dell'entrata in servizio, del 6 per cento annuo sul costo di cui sopra, dedotto il 12 per cento quale valore di ricupero del materiale al 20° anno.
[3]Il prezzo del rilievo del materiale nuovo in corso di consegna, in costruzione od anche soltanto ordinato, si formera' in base al costo contrattuale, piu' gl'interessi del 5 per cento annui sugli acconti che gia' fossero stati pagati dai concessionari al costruttore.
[4]Il prezzo del rilievo del materiale usato, come delle scorte di bordo, sara' determinato da un Collegio peritale, con le funzioni di arbitro inappellabile, composto di cinque membri, dei quali due nominati dal compratore, due dal venditore ed il quinto, ove non fosse scelto d'accordo fra le parti, sara' nominato dal presidente della Corte di cassazione di Roma sull'analoga richiesta di una delle parti.
Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
