Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 giugno 1904 al 4 agosto 1907. Leggi il testo vigente →

E' fatta facolta' al Ministro della Guerra di trasferire in misura non superiore ad un trentesimo dei posti disponibili, nell'ultima classe degli ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti, dopo quelli esistenti, quegli uscieri del Ministero stesso che, prima di ottenere tale nomina, erano anche o gia' in nota per l'impiego di ufficiale di scrittura o per altri della stessa categoria, in base pero' a norme da stabilirsi dal Ministro stesso.

Testo in vigore dal 11 giugno 1904 al 4 agosto 1907

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-06-02;217~art2 · fonte del testo