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E' fatta facolta' al Ministro della Guerra di trasferire in misura non superiore ad un trentesimo dei posti disponibili, nell'ultima classe degli ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti, dopo quelli esistenti, quegli uscieri del Ministero stesso che, prima di ottenere tale nomina, erano anche o gia' in nota per l'impiego di ufficiale di scrittura o per altri della stessa categoria, in base pero' a norme da stabilirsi dal Ministro stesso. ((E' fatta facolta' al Ministero della guerra di trasferire, in misura non superiore al terzo dei posti disponibili, nell'ultima classe degli assistenti locali ora denominati, per effetto della presente legge ufficiali d'ordine dei magazzini militari, dopo quelli esistenti, quegli uscieri dell'Amministrazione centrale della guerra, che prima di ottenere tale nomina, erano anche in nota quali aspiranti ad uno degl'impieghi stabiliti dalla legge sullo stato dei sottufficiali, purche' siano giudicati idonei e meritevoli in base a norme da stabilirsi dal Ministero stesso)).
Testo in vigore dal 4 agosto 1907 al 16 dicembre 2009
