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[1]Le nomine di cui all'articolo precedente verranno effettuate sotto condizione che agli scritturali, che le conseguiranno, sara' precluso il passaggio ad altro ruolo sia nell'amministrazione centrale della Guerra, sia nelle altre amministrazioni dello Stato, diguisache' essi potranno soltanto aspirare a percorrere le varie classi dell'organico degli ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti.

[2]Il Ministro predetto e' incaricato di stabilire in proposito tutte quelle altre norme che saranno necessarie a salvaguardare i diritti degli ufficiali di scrittura ora esistenti e dei sottufficiali in attesa d'impiego.

Testo in vigore dal 11 giugno 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-06-02;217~art4 · fonte del testo