Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1904
Confronto con la versione in vigore dal 11 giugno 1904 al 16 dicembre 2009. 82 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: A quegli ufficiali d'ordine nominati a senso dell'articolo 3, che nella qualita' di scritturali percepivano una paga annua superiore allo stipendio lordo loro spettante nella loro nuova posizione, sara' corrisposta fino a perequazione la differenza, sotto forma d'assegno personale non calcolabile agli effetti della pensione.
tolto: Nel fissare l'assegno personale da corrispondersi a quelli dei predetti ufficiali d'ordine che, all'atto di tale nomina, avranno la loro residenza a Roma, si terra' conto non solo dello stipendio, ma anche dell'indennita' di residenza loro spettante.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1904-06-02;217~art5 · fonte del testo