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[1]A quegli ufficiali d'ordine nominati a senso dell'articolo 3, che nella qualita' di scritturali percepivano una paga annua superiore allo stipendio lordo loro spettante nella loro nuova posizione, sara' corrisposta fino a perequazione la differenza, sotto forma d'assegno personale non calcolabile agli effetti della pensione.

[2]Nel fissare l'assegno personale da corrispondersi a quelli dei predetti ufficiali d'ordine che, all'atto di tale nomina, avranno la loro residenza a Roma, si terra' conto non solo dello stipendio, ma anche dell'indennita' di residenza loro spettante.

Testo in vigore dal 11 giugno 1904 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1904-06-02;217~art5 · fonte del testo