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[1]E' parimente data facolta' al Ministro della Guerra di nominare assistenti locali del genio di terza classe, secondo le norme dei predetti articoli 3 e 5 e del secondo comma dell'art. 4, gli attuali capi operai ed operai, capi lavoranti e lavoranti del genio che prestano gia' servizio di assistenti, che ne siano meritevoli e ne facciano domanda.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 2 giugno 1904.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]E. Pedotti.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
Testo in vigore dal 11 giugno 1904 al 16 dicembre 2009
