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[1]E' parimente data facolta' al Ministro della Guerra di nominare assistenti locali del genio di terza classe, secondo le norme dei predetti articoli 3 e 5 e del secondo comma dell'art. 4, gli attuali capi operai ed operai, capi lavoranti e lavoranti del genio che prestano gia' servizio di assistenti, che ne siano meritevoli e ne facciano domanda.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 2 giugno 1904.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]E. Pedotti.

[6]Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.

Testo in vigore dal 11 giugno 1904 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1904-06-02;217~art7 · fonte del testo