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[1]Il grado di ordinario puo' essere conseguito soltanto dagli insegnanti straordinari di lettere o scienze che siano diventati stabili da un triennio almeno, e che dimostrino con nuovi importanti lavori pubblicati e con altri notevoli titoli la loro operosita' scientifica o letteraria e didattica.

[2]Il giudizio sui meriti dei candidati e' affidato ad una Commissione composta di professori di Universita' o di istituti di istruzione superiore con le modalita' dell'art. 3.

[3]Il numero dei professori ordinari non puo' essere mai superiore a sei.

Testo in vigore dal 8 luglio 1912 al 27 novembre 1918

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-23;637~art6 · fonte del testo