Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 luglio 1912 al 27 novembre 1918. Leggi il testo vigente →
[1]Il grado di ordinario puo' essere conseguito soltanto dagli insegnanti straordinari di lettere o scienze che siano diventati stabili da un triennio almeno, e che dimostrino con nuovi importanti lavori pubblicati e con altri notevoli titoli la loro operosita' scientifica o letteraria e didattica.
[2]Il giudizio sui meriti dei candidati e' affidato ad una Commissione composta di professori di Universita' o di istituti di istruzione superiore con le modalita' dell'art. 3.
[3]Il numero dei professori ordinari non puo' essere mai superiore a sei.
Testo in vigore dal 8 luglio 1912 al 27 novembre 1918
