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[1]Il grado di ordinario puo' essere conseguito soltanto dagli insegnanti straordinari di lettere o scienze che siano diventati stabili da un triennio almeno, e che dimostrino con nuovi importanti lavori pubblicati e con altri notevoli titoli la loro operosita' scientifica o letteraria e didattica.
[2]Il giudizio sui meriti dei candidati e' affidato ad una Commissione composta di professori di Universita' o di istituti di istruzione superiore con le modalita' dell'art. 3.
[3]((COMMA ABROGATO DAL D.L. LUOGOTENENZIALE 27 OTTOBRE 1918, N. 1729, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 9 APRILE 1922, N. 484)).
Testo in vigore dal 27 novembre 1918 al 1 giugno 1924
