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[1]Il grado di ordinario puo' essere conseguito soltanto dagli insegnanti straordinari di lettere o scienze che siano diventati stabili da un triennio almeno, e che dimostrino con nuovi importanti lavori pubblicati e con altri notevoli titoli la loro operosita' scientifica o letteraria e didattica.

[2]Il giudizio sui meriti dei candidati e' affidato ad una Commissione composta di professori di Universita' o di istituti di istruzione superiore con le modalita' dell'art. 3.

[3]((COMMA ABROGATO DAL D.L. LUOGOTENENZIALE 27 OTTOBRE 1918, N. 1729, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 9 APRILE 1922, N. 484)).

Testo in vigore dal 27 novembre 1918 al 1 giugno 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 novembre 1918

Confronto con la versione in vigore dal 8 luglio 1912 al 27 novembre 1918. 12 parole tolte, 21 parole aggiunte.

tolto: Il numero dei professori ordinari non puo' essere mai superiore a seiaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. LUOGOTENENZIALE 27 OTTOBRE 1918, N. 1729, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 9 APRILE 1922, N. 484.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1912-06-23;637~art6 · fonte del testo