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L'indennita' temporanea concessa agli agenti rurali coi decreti Luogotenenziali 29 luglio 1917, n. 1233 e 14 settembre 1918, n. 1314, e' estesa anche ai portalettere rurali provvisti di retribuzione superiore a L. 1150, nella misura di L. 185 annuali, a decorrere dal 1° gennaio 1920.

Testo in vigore dal 9 ottobre 1920 al 7 febbraio 1922

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1920-09-30;1364~art7 · fonte del testo