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L'indennita' temporanea concessa agli agenti rurali coi decreti Luogotenenziali 29 luglio 1917, n. 1233 e 14 settembre 1918, n. 1314, e' estesa anche ai portalettere rurali provvisti di retribuzione superiore a L. 1150, nella misura di L. 185 annuali, a decorrere dal 1° gennaio 1920. 1 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il Regio D.L. 29 dicembre 1921, n. 2010, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le indennita' concesse agli agenti rurali a della posta con decreti Luogotenenziali 29 luglio 1917, n. 1233, 9 giugno 1918, n. 833 e 14 settembre 1918, n. 1314 e dagli articoli 6 e 7 della legge 30 settembre 1920, n. 1364, sono dovute per tutti i servizi rurali postali, che sono stati istituiti fino alla data del presente decreto-legge".

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con decorrenza dal 1 aprile 1925

Il Regio D.L. 31 marzo 1925, n. 361, convertito senza modificazioni dalla L. 21 marzo 1926, n. 597, nel modificare l'art. 3, comma 1 del Regio D.L. 29 dicembre 1921, n. 2010, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le retribuzioni degli agenti rurali, comprese in esse le indennita' e l'assegno di cui agli articoli 3 e 4 del Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 2010, sono elevate del dieci per cento a decorrere dal 1° aprile 1925, con un aumento minimo annue di lire duecento ed un aumento massimo annuo di lire quattrocento".

Testo in vigore dal 1 aprile 1925 al 30 marzo 1926

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 aprile 1925

Confronto con la versione in vigore dal 7 febbraio 1922 al 1 aprile 1925.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 31 marzo 1925, n. 361, convertito senza modificazioni dalla L. 21 marzo 1926, n. 597, nel modificare l'art. 3, comma 1 del Regio D.L. 29 dicembre 1921, n. 2010, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le retribuzioni degli agenti rurali, comprese in esse le indennita' e l'assegno di cui agli articoli 3 e 4 del Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 2010, sono elevate del dieci per cento a decorrere dal 1° aprile 1925, con un aumento minimo annue di lire duecento ed un aumento massimo annuo di lire quattrocento".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1920-09-30;1364~art7 · fonte del testo