[1]Ammortamento - Importo lavori e forniture.
[2]L'ammortamento della somma risultante dalla revisione di cui agli art. 7 e 9 pei nuovi lavoi e forniture, e la somma residua di lire centodiecimila, gia' erogata dalla Ditta pei lavori eseguiti e collaudati in dipendenza del contratto 3 febbraio 1902 e non ancora ammortizzata all'attuazione della presente convenzione, sara' compiuto in quaranta annualita' a partire dall'anno d'esercizio 1919, e verra' calcolato con l'interesse composto a scalare del cinque per cento, in una somma annua fissa e uguale.
[3]Cominciando con l'anno di esercizio 1919, in ciascun bilancio annuale che la Ditta concessionaria e' tenuta, giusta l'art. 3 a presentare al Demanio al fine di accertare l'utile netto di esercizio sara' iscritta integralmente nella parte passiva, l'anzidetta quota annua di ammortamento.
[4]Qualora sopravvenga che in un bilancio, la quota medesima non trovi in tutto o in parte capienza sufficiente nei proventi dell'esercizio depurati dalle spese dell'esercizio stesso, la quota o la parte di essa che rimarra' insoddisfatta, sara' riportata, senza interessi pel ritardato ammortamento, nei bilanci degli esercizi successivi, insieme alle annualita' di ammortamento di competenza.
[5]E' pero' patto espresso e inderogabile, che quale possa essere allo scadere della presente convenzione, l'importo non ammortizzato tanto dei nuovi lavori e forniture di cui al precedente art. 7, quanto dei lavori compiuti in dipendenza del contratto 3 febbraio 1902, la Ditta concessionaria non avra' diritto di ripetere dal Demanio il relativo rimborso, pure restando tali lavori e fornitura di assoluta proprieta' del Demanio.
Testo vigente dal 7 luglio 1913
