[1]Effetti della rescissione della convenzione.
[2]La rescissione della convenzione, ai termini del precedente art. 34 importera' il pieno diritto al Demanio di incamerare le cauzioni di cui agli articoli 13 e 39 a titolo di penalita' e di risarcimento del danno derivante dal fatto della rescissione, senza pregiudizio di ogni altra azione, ragione o diritto.
[3]Inoltre la Ditta concessionaria, avra' l'obbligo di rilasciare subito nella piena disponibilita' del Demanio proprietario e senz'altro diritto che quello al compenso di cui in appresso, le tre Grotte insieme a tutte le costruzioni, le forniture e gli acquisti eseguiti in dipendenza tanto del contratto 3 febbraio 1902 quanto della presente convenzione.
[4]Il Demanio sara' tenuto unicamente a corrispondere alla Ditta concessionaria un compenso equivalente, senza computo di interessi, alla terza parte dell'importo effettivo dei lavori, delle forniture e degli acquisti compiuti e collaudati in dipendenza del contratto 3 febbraio 1902 e della presente convenzione, che ancora non fosse ammortizzato nei modi previsti dall'art. 10.
Testo vigente dal 7 luglio 1913
