[1]Riduzione dell'ammortamento per mancati lavori e forniture.

[2]Qualora la Ditta concessionaria non eseguisca, in tutto o in parte nel termine stabilito i nuovi lavori e le forniture di cui al precedente articolo 7, giusta quanto e' indicato nel capitolato speciale annesso ai progetti, la somma stabilita a' forfait pei lavori e le forniture di cui agli articoli 8 e 9 dovra' essere diminuita, agli effetti dell'ammortamento, dell'importo corrispondente ai lavori e forniture non eseguiti, desunto dai lavori rispettivamente indicati per categoria nel prospetto di cui all'articolo 1° del capitolato speciale sovradetto.

Testo vigente dal 7 luglio 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-06-25;753~convenzione-art11 · fonte del testo