[1]Riduzione dell'ammortamento per mancati lavori e forniture.
[2]Qualora la Ditta concessionaria non eseguisca, in tutto o in parte nel termine stabilito i nuovi lavori e le forniture di cui al precedente articolo 7, giusta quanto e' indicato nel capitolato speciale annesso ai progetti, la somma stabilita a' forfait pei lavori e le forniture di cui agli articoli 8 e 9 dovra' essere diminuita, agli effetti dell'ammortamento, dell'importo corrispondente ai lavori e forniture non eseguiti, desunto dai lavori rispettivamente indicati per categoria nel prospetto di cui all'articolo 1° del capitolato speciale sovradetto.
Testo vigente dal 7 luglio 1913
