[1]Cauzione speciale pei lavori, forniture ed acquisti.

[2]La regolare e completa esecuzione dei nuovi lavori, delle forniture e degli acquisti di cui agli articoli 7 e 8 sara' garantita da una cauzione speciale di L. 30.000 da prestarsi entro il mese successivo all'approvazione del contratto, mediante deposito in numerario, biglietti di banca, o cartelle del debito pubblico italiano, presso la Cassa depositi e prestiti.

[3]Il Demanio dello Stato avra' facolta' di rivalersi sulla menzionata cauzione speciale, senza pregiudizio di ogni altro diritto ed azione che possa spettargli, delle penalita' di cui al precedente art. 12 e delle spese che dovesse sostenere in luogo e vece della ditta concessionaria, per inadempienza della medesima nella esecuzione dei lavori, delle forniture ed acquisti suddetti.

[4]In tali casi la ditta nel termine improrogabile di 15 giorni, dovra' reintegrare la cauzione medesima nella stabilita somma di L. 30.000.

[5]Lo svincolo e la restituzione di questa speciale causione si fara' soltanto dopo completati e collaudati tutti i lavori, le forniture e gli acquisti convenuti, sempreche' dal relativo collaudo ne risulti la regolare ed esatta esecuzione; salvo legali impedimenti od opposizioni da parte di terzi.

Testo vigente dal 7 luglio 1913

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1913-06-25;753~convenzione-art13 · fonte del testo