[1]Cauzione speciale pei lavori, forniture ed acquisti.
[2]La regolare e completa esecuzione dei nuovi lavori, delle forniture e degli acquisti di cui agli articoli 7 e 8 sara' garantita da una cauzione speciale di L. 30.000 da prestarsi entro il mese successivo all'approvazione del contratto, mediante deposito in numerario, biglietti di banca, o cartelle del debito pubblico italiano, presso la Cassa depositi e prestiti.
[3]Il Demanio dello Stato avra' facolta' di rivalersi sulla menzionata cauzione speciale, senza pregiudizio di ogni altro diritto ed azione che possa spettargli, delle penalita' di cui al precedente art. 12 e delle spese che dovesse sostenere in luogo e vece della ditta concessionaria, per inadempienza della medesima nella esecuzione dei lavori, delle forniture ed acquisti suddetti.
[4]In tali casi la ditta nel termine improrogabile di 15 giorni, dovra' reintegrare la cauzione medesima nella stabilita somma di L. 30.000.
[5]Lo svincolo e la restituzione di questa speciale causione si fara' soltanto dopo completati e collaudati tutti i lavori, le forniture e gli acquisti convenuti, sempreche' dal relativo collaudo ne risulti la regolare ed esatta esecuzione; salvo legali impedimenti od opposizioni da parte di terzi.
Testo vigente dal 7 luglio 1913
