[1]Termine dei lavori e forniture - Collaudo.

[2]I nuovi lavori e le forniture contemplate nell'art. 7 dovranno farsi e completarsi entro il 30 aprile 1918, seguendo le norme che saranno prescritte dal capitolato speciale di esecuzione annesso ai progetti.

[3]E' in facolta' della ditta concessionaria di anticipare il compimento dei lavori e delle forniture summentovati, ma non potra' ritardarlo oltre lo stabilito termine senza l'autorizzazione del Demanio. In nessun caso la proroga potra' eccedere la durata di due anni. Trascorso il termine stabilito senza che la ditta abbia integralmente adempiuto al suo obbligo, ad essa ditta sara' applicata, per ogni anno di ritardo, una penalita' uguale ad un decimo dell'importo designato nel capitolato speciale, per ogni singola categoria di lavori non eseguita o eseguita solo in parte.

[4]Agli effetti di tale penalita' la frazione di anno vale per anno intero.

[5]Se pero' la mancata esecuzione dei lavori e delle forniture nel termine stabilito superasse la meta' dell'importo totale di tutte le nuove opere e forniture che la ditta si e' obbligata di compiere, il Demanio potra' promuovere dal collegio arbitrale di cui all'art. 40 l'immediata rescissione della concessione, applicando il disposto degli articoli 34 e 35 della presente convenzione.

[6]L'Amministrazione demaniale avra' diritto di far assistere alla esecuzione dei lavori e delle forniture di cui trattasi, persona di sua fiducia. L'Amministrazione inoltre provvedera' al collaudo dei lavori e delle forniture in parola, per accertare se tali lavori e forniture sono stati eseguiti con buon materiale, secondo le migliori regole dell'arte e in conformita' del ripetuto capitolato speciale e dei relativi disegni.

[7]Le spese di collaudo saranno a carico esclusivamente della ditta concessionaria.

Testo vigente dal 7 luglio 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-06-25;753~convenzione-art12 · fonte del testo