[1]Divieto di lavori non previsti in contratto.
[2]Ultimati e collaudati tutti i nuovi lavori e forniture di che all'articolo 7, la ditta concessionaria non potra' modificare lo stato delle tre Grotte, degli edifici ed accessori e neppure farvi qualsiasi lavoro, tranne quelli di riparazione e di manutenzione di cui all'articolo 20, senza il previo assenso dell'Amministrazione demaniale.
[3]In caso di trasgressione essa Ditta sara' responsabile dei danni e delle spese, ed obbligata a rimettere le cose in primiero stato, tranne che l'Amministrazione non preferisca di ritenere le opere eseguite senza autorizzazione, nel qual caso non sara' tenuta a corrispondere compensi di sorta, neppure al termine della convenzione.
[4]Se durante il primo trentennio a datare dall'approvazione della presente convenzione la Ditta concessionaria riconoscesse la necessita' o la convenienza di eseguire altri lavori per ampliamenti degli stabilimenti esistenti, per costruzione di nuovi stabilimenti, per dotare gli stabilimenti stessi di strade di accesso piu' comode e per sistemare un tratto di spiaggia per la cura complementare dei bagni di mare, il Demanio si impegna fin d'ora a dare il relativo consenso a condizione:
- a)che i progetti di questi nuovi lavori siano sottoposti al preventivo esame dell'Amministrazione demaniale e ne riportino l'approvazione e che l'ammontare complessivo di detti nuovi lavori non abbia da superare le lire trecentomila.
- b)che l'esecuzione di detti nuovi lavori sia assunta dalla Ditta concessionaria alle stesse condizioni stabilite per i lavori di cui all'art. 7 e che la spesa relativa sia ammortizzata coi criteri di cui all'art. 10 nel periodo intercedente fra l'atto di collaudo e la scadenza della convenzione.
[5]A tali nuovi lavori saranno estese tutte indistintamente le prescrizioni e condizioni pattuite nella presente convenzione per gli altri lavori ed impianti, compreso il corrispettivo in forme di quota proporzionale da attribuirsi al Demanio sugli eventuali maggiori utili netti dell'esercizio.
Testo vigente dal 7 luglio 1913
