[1]Cure complementari ed accessorie.

[2]Qualora la ditta concessionaria, oltre alla cura dei bagni e fanghi coi prodotti delle sorgenti delle tre Grotte, ritenesse conveniente pel maggiore incremento dell'azienda termale, d'introdurre negli stabilimenti o aggiungere ad essi altre cure complementari o accessorie avra' facolta' di farlo previo accordo col Demanio, che si pronunciera' sentita l'Autorita' sanitaria.

[3]A tal fine i progetti coi preventivi della spesa per la fornitura degli apparecchi e per gli impianti necessari, dovranno essere sottoposti all'approvazione del Demanio, al quale e' anche riservato il diritto di collaudo dei medesimi.

[4]Fermo nel Demanio il diritto alla eventuale liquidazione del corrispettivo sui conseguenti maggiori utili netti dell'azienda, gli apparecchi e gli impianti autorizzati per siffatte cure complementari ed accessorie dovranno essere provvisti ed eseguiti a spese esclusive della ditta concessionaria.

[5]A titolo di compenso per dette spese e per l'onere della manutenzione, delle riparazioni e della sostituzione degli apparecchi e impianti di cui sopra, la ditta potra' soltanto esporre annualmente fra le spese generali d'esercizio nella parte passiva del bilancio dell'azienda, una somma commisurata al 12 per cento dell'importo effettivamente speso per la provvista degli apparecchi e per il loro impianto.

[6]Tali apparecchi ed impianti rimangono di proprieta' della ditta.

[7]Al termine della concessione o in caso di rescissione, scioglimento o riscatto, il Demanio avra' pero' facolta' di ritenere in tutto o in parte gli apparecchi e gli impianti anzidetti corrispondendo alla ditta concessionaria il prezzo che sara' determinato con le norme dell'ultimo capoverso del precedente articolo.

[8]Degli apparecchi ed impianti in parola, come pure dei mobili od impianti di cui trattasi nell'articolo precedente, si fara' un inventario da sottoporre a revisione annuale, col concorso del Demanio, nel bimestre che precede l'apertura degli stabilimenti, allo scopo di constatarne le variazioni di consistenza e lo stato di manutenzione.

Testo vigente dal 7 luglio 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-06-25;753~convenzione-art16 · fonte del testo