[1]Rilascio degli immobili alla scadenza del contratto.

[2]Alla scadenza della presente convenzione tutte le costruzioni con i loro accessori, le forniture e gli acquisti eseguiti in dipendenza tanto del contratto 3 febbraio 1902 quanto della presente convenzione saranno rilasciati, insieme alle tre Grotte, nella piena ed assoluta disponibilita' del Demanio dello Stato, che ne e' proprietario, senza che questo sia tenuto a dare alcun corrispettivo per nessun titolo alla Ditta concessionaria; cosi' essendo convenuto per patto espresso ed assoluto, in difetto del quale non si sarebbe stipulata la presente convenzione.

[3]Tutte le costruzioni di cui sopra dovranno dalla Ditta essere rilasciate al Demanio in perfetto stato di manutenzione, nel termine di quindici giorni dopo la scadenza della convenzione, senza che la Ditta medesima possa, per nessuna ragione e anche in pendenza di contestazioni giudiziarie, ritardare la consegna oltre il termine fissato.

Testo vigente dal 7 luglio 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-06-25;753~convenzione-art33 · fonte del testo