[1]Riscatto della concessione.

[2]Il Demanio, per ragioni d'interesse pubblico o d'interesse generale dello Stato, si riserva la facolta' di procedere non prima del maggio 1934, al riscatto della presente concessione. In tal caso, la Ditta concessionaria dovra' lasciare nella piena ed assoluta disponibilita' del Demanio proprietario le tre Grotte insieme a tutte le costruzioni, le forniture e gli acquisti eseguiti in dipendenza tanto del contratto 3 febbraio 1902 quanto della presente convenzione.

[3]Il riscatto dovra' essere preceduto dal preavviso di un anno e dara' diritto alla Ditta concessionaria ai seguenti compensi:

  • a)Al rimborso senza interessi dell'importo effettivo dei lavori, forniture ed acquisti di cui sopra non ancora ammortizzati al momento del riscatto.
  • b)Ad un compenso, corrispondente al valore che avrebbero al momento del riscatto, al saggio dell'interesse legale, gli utili di esercizio che verrebbero a mancarle negli anni restanti della pattuita concessione, purche' pero' nella valutazione il coefficiente dato dal numero degli anni non superi quello di venti, a termini dell'art. 25 della legge 29 marzo 1903 sulla municipalizzazione dei pubblici servizi.

[4]Quest'ultimo compenso verra' stabilito prendendo per base la media annuale della quota degli utili netti di esercizio, di cui all'art. 3 lettera b, spettanti alla Ditta concessionaria nel quinquennio immediatamente antecedente all'anno in cui avverra' il riscatto, tolti gli anni di maggiore e di minor profitto.

[5]La risoluzione delle contestazioni che potessero sorgere sul modo di determinare detti compensi sara' deferita, in conformita' dell'articolo 40, agli arbitri.

Testo vigente dal 7 luglio 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-06-25;753~convenzione-art37 · fonte del testo