[1]Corrispettivi della concessione.

[2]In corrispettivo della concessione la ditta dovra' pagare al Demanio:

  • a)sino al 30 aprile 1919, l'annuo canone fisso di lire 1500 (lire millecinquecento);
  • b)dal 1° maggio 1919 al termine della concessione una quota parte dell'utile netto annualmente ritratto dall'esercizio della concessione medesima secondo i criteri indicati qui di seguito.

[3]I proventi dell'esercizio, depurati da tutte le spese necessarie all'esercizio stesso (comprese quelle per le riparazioni e la manutenzione, art. 20; per le assicurazioni, art. 21; per gli oneri tributari facenti carico alla Ditta esercente, art. 32); e dalle quote di ammortamento del successivo art. 10, costituiscono l'utile netto.

[4]Tale utile netto di esercizio sara' stabilito in base al bilancio annuale che, corredata dei documenti giustificativi, la Ditta concessionaria dovra' presentare al Demanio, per la constatazione della sua regolarita' e per le sue eventuali osservazioni non piu' tardi del mese di marzo dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce.

[5]La quota spettante al Demanio a titolo di corrispettivo sara' liquidata anno per anno sull'utile netto cosi' stabilito, nella seguente misura:

[6]sulle prime lire 20.000.............. il 10 % da lire 20.001 a lire 40.000........... il 20 % da lire 40.001 a lire 60.000........... il 30 % da lire 60 001 a lire 100.000.......... il 40 % oltre le lire 100.000.............. il 50 %

Testo vigente dal 7 luglio 1913

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1913-06-25;753~convenzione-art3 · fonte del testo