[1]Zona di mare antistante alle grotte.
[2]Lo Stato si obbliga per tutta la durata della presente convenzione a non consentire concessioni per impianti di baracche e stabilimenti di bagni nelle zone di mare antistanti al tratto di costa compreso fra le imboccature delle Grotte Fetida e Gattulla e lateralmente alle Grotte stesse per un tratto di 300 metri.
Testo vigente dal 7 luglio 1913
