[1]Zona di mare antistante alle grotte.

[2]Lo Stato si obbliga per tutta la durata della presente convenzione a non consentire concessioni per impianti di baracche e stabilimenti di bagni nelle zone di mare antistanti al tratto di costa compreso fra le imboccature delle Grotte Fetida e Gattulla e lateralmente alle Grotte stesse per un tratto di 300 metri.

Testo vigente dal 7 luglio 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-06-25;753~convenzione-art26 · fonte del testo