[1]Riparazioni e manutenzione.

[2]La Ditta concessionaria durante l'esercizio della concessione dovra' provvedere, a sue cure e sotto la sua responsabilita', a tutte le riparazioni tanto ordinarie quanto straordinarie, anche se dovute a difetti originari di costruzione, occorrenti per ben conservare e per mantenere in perfetto stato cosi' le tre Grotte termali, come gli stabilimenti relativi, il macchinario, le vie di accesso, i piazzali, i giardini e gli accessori tutti compresi nell'esercizio.

[3]Del pari la Ditta concessionaria dovra' provvedere pel cambio di quei macchinari e loro accessori dei quali sono forniti gli Stabilimenti e che per guasti o per l'uso si rendano inservibili.

[4]Qualora il cambio riguardi le caldaie, i motori, le pompe, i serbatoi d'acqua e gli apparecchi di disinfezione, il cambio medesimo deve essere preventivamente autorizzato dal Demanio, cui spetta collaudare i nuovi impianti compiuti.

Testo vigente dal 7 luglio 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-06-25;753~convenzione-art20 · fonte del testo