[1]Concessione di spazio marino per uso balneare.

[2]Qualora la Ditta concessionaria lo richiedera' e nel punto che essa designera' di volta in volta, le sara' consentito di utilizzare gratuitamente uno spazio non superiore a metri quadrati 5000 nella zona di mare antistante al tratto di costa che da 300 metri prima della imboccatura della Grotta Fetida si estende fra questa e la Grotta Gattulla e si svolge per altri 300 metri oltre l'imboccatura di quest'ultima.

[3]La zona richiesta non potra' servire che per impianti destinati all'esercizio dei bagni marini.

[4]E' espressamente inteso che anche l'esercizio di bagni marini costituisce cura accessoria a termini ed agli effetti del precedente articolo 16 e forma, come tale, parte integrante dell'esercizio generale dell'Azienda anche ai fini della liquidazione del corrispettivo proporzionale sugli utili netti a favore del Demanio.

Testo vigente dal 7 luglio 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-06-25;753~convenzione-art27 · fonte del testo