[1]Stagione di cura e pubblicita'.

[2]Gli stabilimenti balneari dovranno essere aperti al pubblico non piu' tardi del 1° giugno, ne' potranno essere chiusi prima del 30 settembre.

[3]L'apertura sara' annunziata per cura della Ditta concessionaria almeno due mesi prima, mediante avvisi a stampa ai quali dovra' darsi la massima diffusione.

[4]Un esemplare di tali avvisi sara' prima della pubblicazione inviato all'intendenza di finanza di Lecce, alla quale e' riservata la facolta' di introdurre le aggiunte e le modificazioni che credera' del caso.

[5]E' fatto obbligo alla Ditta concessionaria di provvedere nel modo piu' efficace per la pubblicita' relativa all'Azienda, sia direttamente, sia partecipando alle speciali Associazioni intese a diffondere la conoscenza delle stazioni termali italiane.

[6]Il Demanio si riserva il diritto di impedire quelle manifestazioni di pubblicita' che giudichera' non convenienti.

Testo vigente dal 7 luglio 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-06-25;753~convenzione-art28 · fonte del testo