[1]Assicurazione degli stabilimenti.

[2]La Ditta concessionaria dovra' assicurare contro i danni degli incendi, del fulmine e dello scoppio del gas, per tutta la durata del contratto, gli stabilimenti balneari ed annessi edifici pel giusto loro valore, presso un Istituto di assicurazione accettato dall'Amministrazione demaniale.

Testo vigente dal 7 luglio 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-06-25;753~convenzione-art21 · fonte del testo