[1]Servizi igienico-sanitari.
[2]L'organizzazione dei servizi igienico-sanitari negli stabilimenti e la scelta del personale medico dovranno riportare l'approvazione del Demanio, che si pronunciera' sentita la Direzione generale della Sanita' pubblica.
[3]La Ditta concessionaria sara' inoltre tenuta ad osservare rigorosamente le prescrizioni che dalle autorita' competenti le saranno impartite, a termine della legge e dei regolamenti sulla sanita' pubblica.
[4]L'apertura degli stabilimenti in ogni stagione sara' subordinata al nulla osta rilasciato dal medico provinciale o da un suo delegato, previa la ispezione locale.
Testo vigente dal 7 luglio 1913
