[1]Bagni gratuiti.

[2]Sara' obbligo della Ditta concessionaria, nei mesi di giugno e settembre di fornire a 120 poveri, divisi in quattro gruppi, ciascuno di 30 poveri, per un periodo di quindici giorni, i bagni gratuiti nelle grotte esercite.

[3]Ai bagni gratuiti avranno diritto i poveri della provincia di Lecce, con preferenza a quelli residenti nei comuni di Minervino e di Ortelle.

[4]L'ammissione dei poveri ai bagni gratuiti spetta all'Intendenza di finanza di Lecce sentito il medico provinciale e la Ditta concessionaria.

[5]La domanda di ammissione dovra' essere indirizzata a detta Intendenza per mezzo del sindaco del comune di residenza non piu' tardi del 15 aprile, ed in essa saranno chiaramente indicati il cognome, nome, paternita' ed eta' del richiedente.

[6]Alla domanda dovranno essere uniti:

  • a)il certificato di miserabilita' rilasciato dal sindaco del comune di provenienza, confermato dall'agenzia delle imposte;
  • b)il certificato del medico condotto del comune di provenienza.

[7]La domanda ed i certificati saranno in carta libera.

[8]Spetta alla Ditta concessionaria di stabilire i turni e gli orari in cui cui i poveri dovranno prendere il bagno.

Testo vigente dal 7 luglio 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-06-25;753~convenzione-art30 · fonte del testo