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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a concedere le esenzioni dalle relative tasse ed imposte per il periodo di dieci anni a chi fra il 30 giugno 1919 e il 30 giugno 1925 avra' messo in uso scali di stazza lorda non inferiore a 4 tonnellate, con o senza motore ausiliario sia per esercitare la pesca che pel trasporto dei prodotti pescherecci. 11
[2]Se tali scafi cessavo di funicolare per la pesca entro un triennio, dovranno gli armatori rimborsare lo Stato della totalita' delle tasse ed imposte non pagate.
[3]Per scafi adibiti alla pesca si intendono quelli usati per la pesca del pesce, delle aragoste, delle spugne e del corallo.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
il Regio D.L. 15 ottobre 1925, n. 1924, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine del 30 giugno 1925, stabilito dall'art. 1 della legge 24 marzo 1921, n. 312, che concede esenzioni fiscali a chi avra' messo in uso scafi per la pesca e pel trasporto del pesce, e' prorogato al 30 giugno 1930".
Testo in vigore dal 1 dicembre 1925 al 22 marzo 1931
