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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a concedere le esenzioni dalle relative tasse ed imposte per il periodo di dieci anni a chi fra il 30 giugno 1919 e il 30 giugno 1925 avra' messo in uso scali di stazza lorda non inferiore a 4 tonnellate, con o senza motore ausiliario sia per esercitare la pesca che pel trasporto dei prodotti pescherecci.

[2]Se tali scafi cessavo di funicolare per la pesca entro un triennio, dovranno gli armatori rimborsare lo Stato della totalita' delle tasse ed imposte non pagate.

[3]Per scafi adibiti alla pesca si intendono quelli usati per la pesca del pesce, delle aragoste, delle spugne e del corallo.

Testo in vigore dal 2 aprile 1921 al 1 dicembre 1925

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urn:nir:stato:legge:1921-03-24;312~art1 · fonte del testo